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Alle soglie del terzo millennio dell'era cristiana, nell'anno della celebrazione del terzo centenario della nascita di Sant'Alfonso Maria de' Liguori, pellegrino alla casa di Loreto, nel primo anno del triennio di preparazione al Giubileo del 2000, gli Uffici, le Opere e le Associazioni appartenenti al Segretariato Pellegrinaggi Italiani (SPI) si sono dati un nuovo Statuto, segno chiaro di una coscienza viva e di un impegno cui non intendono venir meno.
Il documento si inserisce nel patrimonio di valori, d'intuizioni e di esperienza dello SPI, ne riafferma la natura pastorale e ne precisa la finalità.
Lo SPI si pone al servizio della Chiesa nel campo della pastorale dei pellegrinaggi e del turismo religioso; privilegia il metodo del dialogo, realizzando la solidarietà fra gli aderenti, la partecipazione corale attraverso gli organi statutari e la collaborazione con quanti operano nella complessa realtà dei pellegrinaggi.
Lo Statuto s'ispira agli orientamenti indicati dai documenti del magistero della Chiesa italiana che sempre più individuano la necessità di attuare la pastorale dei pellegrinaggi e del turismo religioso nella molteplicità dei contesti culturali per l'evangelizzazione degli uomini del nostro tempo.
"Siamo consapevoli" - come ha detto il Papa Giovanni Paolo II ai Direttori diocesani dei pellegrinaggi francesi - "di possedere la chiave dell'avvenire religioso del nostro tempo". Abbiamo perciò formulato un progetto che qualifica, tramite la collaborazione e il coordinamento, il pellegrinaggio cristiano; occorre passare ora dal progetto all'impegno: lo Statuto deve farsi esperienza nel volgere dei giorni e della storia.
Bologna, 24 febbraio 1997
L'Assemblea dello SPI
Art. 1 - Gli uffici, le opere, i segretariati delle Diocesi italiane, gli enti eretti dagli istituti religiosi, le associazioni e i movimenti cattolici, riconosciuti dalla autorità ecclesiastica competente, sorti e operanti in Italia, aventi come finalità primaria l'animazione, la promozione e l'organizzazione dei pellegrinaggi, aderiscono al Segretariato Pellegrinaggi Italiani: SPI, con sede ora in Roma, Via del Gasometro 23 e successivamente all'indirizzo stabilito dall'assemblea.
Art. 2 - Lo SPI ha natura pastorale ed è fondato per il servizio della Chiesa nel campo dell'apostolato dei pellegrinaggi, in particolare si propone di:
- incoraggiare e promuovere la comunione ecclesiale collaborando con la CEI e con i Vescovi delle Chiese locali;
- attuare la solidarietà fra i suoi membri favorendo una comune riflessione pastorale a sostegno delle molteplici forme del pellegrinaggio e delle altre iniziative di turismo religioso;
- favorire, attraverso il dialogo, la collaborazione con tutti gli operatori pastorali dei pellegrinaggi, dei Santuari, delle Chiese ed Abbazie cristiane;
- studiare il fenomeno del pellegrinaggio in riferimento ai cambiamenti sociali e culturali;
- curare la redazione e la pubblicazione di documenti, sussidi pastorali e liturgici sui temi e le celebrazioni secondo le indicazioni della CEI;
- organizzare convegni, incontri e preparare sussidi per la formazione e la qualificazione dei propri aderenti e quant'altro possa valorizzare e sviluppare il pellegrinaggio e la pastorale del turismo religioso secondo l'insegnamento della Chiesa e gli orientamenti pastorali dei Vescovi italiani;
- vigilare sui propri membri affinché le attività dei pellegrinaggi conservino sempre la loro essenziale natura pastorale intervenendo, se del caso, per dirimere l'insorgenza di comportamenti ed azioni che possano rivelarsi elementi di turbativa per un regolare e sereno cammino unitario di tutti gli aderenti allo SPI.
Art. 3 - Gli uffici, i segretariati, le opere, gli enti e le associazioni che hanno i requisiti descritti all'articolo 1 possono presentare domanda scritta per ottenere l'ammissione allo SPI.
La domanda deve essere corredata dai documenti indicati dal presente statuto e dal regolamento.
Sono richiesti:
- il decreto vescovile di erezione o lo statuto con il documento attestante il riconoscimento ecclesiale rilasciato dalla CEI, oppure da una delle Conferenze Episcopali Regionali, o da uno o più Vescovi Ordinari delle Diocesi italiane.
Per i religiosi, oltre al documento di erezione del proprio superiore maggiore, occorre l'autorizzazione scritta ad operare sul territorio, rilasciata da una delle autorità ecclesiali sopra menzionate;
- una dichiarazione a firma del legale rappresentante in cui si sottoscrivono i seguenti impegni: di condividere la natura e le finalità della SPI, di accettare le norme contenute nello Statuto e nell'eventuale regolamento, di osservare le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e di contribuire alle spese mediante il versamento di una quota annuale ed altre forme deliberatedall'Assemblea.
Il Consiglio istruirà la pratica chiedendo quanto riterrà necessario per una conoscenza ampia e documentata dell'ente richiedente e la presenterà, con parere motivato, all'Assemblea, che potrà accettare l'ammissione provvisoria del richiedente, con il voto favorevole dei due terzi degli aderenti.
Art. 4 - Una organizzazione italiana di pellegrinaggi è ammessa a far parte dello SPI a pieno titolo, e quindi con il diritto di voto attivo e passivo, dopo il decorso di tre anni dalla ammissione provvisoria da parte dell'assemblea con le modalità sopra indicate. Durante tale triennio l'organizzazione ha la qualifica di "aggregata" senza diritto di voto.
Le organizzazioni aderenti sono rappresentate dal Legale Rappresentante,dall'Assistente Spirituale e dal Direttore Tecnico con delega scritta per le votazioni.
Sarà cura del nuovo aderente comunicare i nomi dei rappresentanti e le variazioni delle persone incaricate.
La nomina del Legale Rappresentante o dell'Assistente Spirituale, dovrà essere comunicata con lettera autenticata dall'autorità ecclesiale competente.
Art. 5 - La qualità di membro dello SPI si perde e l'esclusione è automatica:
- per il venir meno dei requisiti dell'ammissione, in particolare se viene revocato o scade il decreto vescovile o il riconoscimento dell'autorità ecclesiastica competente;
- per modifica sostanziale dei decreti di costituzione o degli statuti;
- per sentenze giudiziarie, per gravi irregolarità, fallimento o liquidazione coatta, per chiusura.
Art. 6 - L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con il parere favorevole del Collegio dei Probiviri, delibera con la maggioranza di almeno i due terzi degli aderenti l'esclusione di:
- coloro che senza giustificato motivo per tre volte consecutive non partecipano alle assemblee annuali;
- non hanno versato la quota annuale e sono morosi da oltre due anni;
- hanno causato danno morale, fomentato dissidi turbando i lavori delle commissioni, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. In questi casi il Consiglio Direttivo deve chiedere al legale rappresentante di ciascuna associazione in causa e all'autorità che ha rilasciato l'attestato di riconoscimento, se è possibile sostituire le persone rappresentanti responsabili dei fatti; se la richiesta non ha esito positivo chiederà l'intervento dell'Assemblea per procedere all'esclusione;
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hanno effettuato nei riguardi degli altri aderenti allo SPI concorrenza sleale accertata.
Art. 7 - Lo SPI opera mediante i seguenti organi: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Segretario Generale e il Collegio dei Probiviri, inoltre può avvalersi del contributi di Commissioni e di gruppi di lavoro.
Art. 8 - L'Assemblea è costituita dagli aderenti allo SPI, è convocata e presieduta dal Segretario Generale o da un presidente eletto dall'Assemblea, in forma ordinaria almeno due volte allìanno: nel mese di novembre per la programmazione pastorale, nel mese di gennaio per la formazione degli aderenti.
Può essere convocata in forma straordinaria dal Segretario Generale per le modifiche statutarie, per lo scioglimento dello SPI. Per i medesimi motivi può essere convocata dagli aderenti allo SPI che rappresentino un terzo dei voti.
Art. 9 - Trenta giorni dalla data fissata dal Consiglio Direttivo, il Segretario Generale invierà ai membri la convocazione per iscritto con l'ordine del giorno deliberato dal Consiglio Direttivo.
Gli aderenti che intendono mettere all'ordine del giorno nuovi argomenti devono richiederlo per iscritto prima della riunione del Consiglio Direttivo in cui si predispone L'ordine del giorno dell'Assemblea. Il Consiglio che valuterà l'opportunità di inscriverli, non potrà rifiutarsi se la richiesta è presentata da almeno un terzo degli aderenti.
Art. 10 - Le assemblee sono normalmente celebrate nella città in cui lo SPI ha sede, tuttavia l'Assemblea può svolgersi in altri luoghi anche all'estero.
Art. 11 - All'Assemblea ordinaria e straordinaria sono ammessi tutti gli iscritti in regola con il versamento delle quote associative. Non sono ammesse deleghe ad altri associati.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti la metà più uno degli aderenti e in seconda convocazione con qualunque numero di presenti.
La seconda convocazione potrà essere celebrata nello stesso giorno della prima. L'Assemblea straordinaria, la cui competenza inerisce a modifiche di statuto, alla messa in liquidazione dell'associazione e alla definizione delle regole relative all'effettuazione della stessa, è validamente costituita in prima come in seconda convocazione con la presenza dei due terzi degli aderenti.
Anche le relative deliberazioni dovranno essere assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aderenti.
Art. 12 - L'Assemblea ordinaria individua, traccia e delibera le linee programmatiche d'attività dello SPI.
Le deliberazioni dovranno essere assunte a maggioranza dei presenti.
Rientrano nelle competenze dell'Assemblea ordinaria:
- l'elezione del Segretario Generale, il quale dovrà essere votato esclusivamente tra i sacerdoti rappresentanti delle varie organizzazioni aderenti;
- l'elezione del Consiglio Direttivo, che potrà essere composto da quattro, sei o otto membri votati tra vari sacerdoti o laici rappresentanti le varie organizzazioni aderenti;
- l'approvazione del bilancio consuntivo o di previsione annuale;
- l'assunzione di provvedimenti disciplinari nei riguardi degli aderenti, sentita la relazione preventiva del Collegio dei Probiviri.
Art. 13 - Il Consiglio, organo collegiale di direzione, è convocato dal Segretario Generale o in via eccezionale da un terzo dei membri dell'Assemblea.
Dura in carica per un triennio, si raduna almeno due volte allìanno, i membri sono rieleggibili. In caso di parità di voto, prevale il voto del Segretario Generale. Le adunanze sono valide se presiedute dal Segretario Generale o da un suo delegato e sono presenti la metà più uno dei membri.
Art. 14 - Il Consiglio Direttivo attua le delibere assembleari, predispone il lavoro e organizza le assemblee.
Esamina in via preventiva le relazioni del Segretario Generale, presenta all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo, propone lìentità del contributo annuale, vigila sul comportamento degli aderenti e nomina il segretario verbalizzante ed il tesoriere fra gli aderenti allo SPI.
Art. 15 - Il consigliere dimissionario, impedito o assente consecutivamente a tre adunanze di consiglio senza valido motivo, viene deposto e sostituito dal primo dei non eletti avente diritto (vedi Art. 13). Il Segretario Generale, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, può chiedere all'Assemblea per gravi motivi lo scioglimento del Consiglio Direttivo o la destituzione di uno o più dei suoi membri.
Per accogliere la mozione di sfiducia del Segretario Generale, l'assemblea dovrà approvarla con il voto della metà più uno degli aderenti.
Art. 16 - Il Segretario Generale è il legale rappresentante dello SPI:
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presiede il Consiglio Direttivo, nomina il Presidente del Collegio dei Probiviri, propone la costituzione di Commissioni e ne nomina il Coordinatore;
- attribuisce, sentito il Consiglio Direttivo, incarichi specifici per lo svolgimento dell'attività dello SPI;
- convoca il Consiglio Direttivo con il quale cura i rapporti e la programmazione;
- è in dialogo costante con la CEI, con le Conferenze Episcopali Regionali, con i Vescovi delle Chiese locali e con altre autorità ecclesiastiche competenti;
- da relazione all'Assemblea del lavoro svolto e delle proposte in cantiere;
- coordina l'attività in collaborazione con gli aderenti e sviluppa il dialogo con i santuari e le chiese in Italia e all'estero.
Art. 17 - Il Segretario Generale dura in carica un triennio ed è rieleggibile. Per gravi motivi può essere deposto dall'Assemblea su mozione del Consiglio Direttivo, o di un terzo degli aderenti. La mozione viene approvata con voto favorevole di almeno i due terzi degli aderenti. La delibera è immediatamente esecutiva.
Art. 18 - In caso di assenza per impedimento o di dimissioni, le funzioni di Segretario Generale vengono provvisoriamente assunte dal Consigliere più suffragato, il quale presiederà il Consiglio Direttivo e accerterà le cause dell'assenza e/o dell'impedimento o del motivo delle dimissioni. Avuta conferma del perdurare del fatto o della decisione, o comunque in ogni caso entro trenta giorni, convocherà l'Assemblea per l'elezione del Segretario Generale che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
Art. 19 - Il Segretario Generale, sentito il parere del Consiglio Direttivo propone all'Assemblea la costituzione di Commissioni permanenti o "ad acta", l'Assemblea elegge i membri mentre il Segretario Generale nomina il Coordinatore della Commissione. Possono far parte delle Commissioni, senza diritto di voto, persone esperte estranee allo SPI.
Art. 20 - Le Commissioni sono consultive e dovranno sempre riferire del proprio lavoro al Consiglio Direttivo. Al loro interno deliberano a maggioranza semplice.
Art. 21 - Il Segretario Generale, sentito il Consiglio Direttivo, per gravi motivi può presentare all'Assemblea la mozione di scioglimento delle Commissioni: la mozione diviene operante se ottiene l'approvazione dell'Assemblea.
Art. 22 - Il Segretario Verbalizzante è responsabile della corrispondenza che deve essere puntualmente protocollata:
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redige il verbale delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo che sottoscrive congiuntamente a chi presiede gli organi denominati;
- cura l'archivio dello SPI, collocato presso la sede, con la documentazione relativa.
Art. 23 - Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa e provvede ai pagamenti in esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, con mandato a firma del Segretario Generale.
Ha il compito di incassare le quote annuali ed altri eventuali contributi che deve depositare senza ritardi presso istituti di credito di chiara garanzia, su conti intestati allo SPI.
Predispone la bozza del bilancio di previsione e di quello consuntivo e la presenta al Consiglio Direttivo. Tiene la contabilità che deve essere sempre aggiornata e comunica in ogni riunione del Consiglio Direttivo la situazione dei conti e le disponibilità finanziarie, tenuto conto degli impegni assunti. Art. 24 - Il Segretario Verbalizzante e il Tesoriere possono essere rimossi per gravi motivi dal Segretario Generale con il consenso espresso almeno dalla maggioranza semplice del Consiglio Direttivo.
Art. 25 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra gli aderenti.
Il Collegio dura in carica un triennio e i suoi membri sono rieleggibili. Il Segretario Generale nomina fra loro il Presidente.
Art. 26 - È di competenza del Collegio dei Probiviri, esprimere parere preventivo con sua relazione all'Assemblea ordinaria sull'esclusione degli aderenti, la risoluzione di tutte le controversie che avessero a sorgere tra gli aderenti e lo SPI, gli organi di esso circa l'interpretazione e l'applicazione dello statuto, dell'eventuale regolamento e delle deliberazioni sociali o affari intervenuti fra aderenti e SPI, sempre che possano formare oggetto di compromesso.
Art. 27 - Gli aderenti allo SPI che votano il presente Statuto sono esenti dalle nuove procedure di ammissione. L'Assemblea potrà disciplinare con un regolamento il funzionamento dello SPI.
Art. 28 - Lo SPI promuove la formazione di organismi tecnici che sotto la sua egida possono portare vantaggi agli aderenti.
Art. 29 - In caso di scioglimento l'Assemblea dello SPI nominerà un liquidatore, secondo quanto previsto all'articolo 11 del presente Statuto, che provvederà a saldare le operazioni in sospeso, soddisfando tutti gli obblighi.
Eventuali avanzi di cassa saranno devoluti alla Conferenza Episcopale Italiana per interventi caritativi.
Art. 30 - Il presente statuto entra in vigore "ad experimentum" per un triennio che ha inizio nel giorno di convocazione dell'Assemblea ordinaria del prossimo mese di novembre; trascorso tale periodo, qualora non siano presentate mozioni per chiedere modifiche, sostenute dal voto di almeno un terzo degli aderenti, è confermato in modo definitivo. Diversamente si procederà ad una seconda votazione per gli emendamenti richiesti che devono essere approvati con voto di almeno due terzi degli aderenti.
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