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Statuto e Regolamento |
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PRESENTAZIONE
All’inizio del Giubileo straordinario della Misericordia, ci viene affidata
questa pubblicazione che vuole comprendere lo Statuto e il
Regolamento del nostro organismo C.N.P.I. - Coordinamento Nazionale
Pellegrinaggi Italiani.
Sono insieme in questo volumetto perché uniti, siano lo spirito e la
lettera guida e indicativa, che “ci invita ad impegnarci per raggiungere
nei fatti quegli obiettivi che leggiamo nei suoi articoli”.
Contengono le modifiche proposte ed approvate in Assemblea dopo
che lo Statuto e il Regolamento che hanno regolato la vita e
l’impegno dell’allora S.P.I. - Segretariato Pellegrinaggi Italiani - dal
febbraio 1997 al novembre 2005, e che hanno fatto da fondamento
basilare a quelli rinnovati nel gennaio 2012 dall’Assemblea che ha
fatto da ponte verso appunto il C.N.P.I..
Il nostro impegno in questo settore della pastorale si aggiorna e si
deve affinare sempre più e la nostra storia continua, ispirandoci in
ambiti e sottolineature attuali che ci portano a “leggere i segni dei
tempi”, oggi certo non facili, e che ci spingono a volte a sincera conversione.
don Luciano Mainini
Segretario Generale
Milano, 8 dicembre 2015
Immacolata Concezione della B.V. Maria |
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Alle soglie del terzo millennio dell'era cristiana, nell'anno della celebrazione del terzo centenario della nascita di Sant'Alfonso Maria de' Liguori, pellegrino alla casa di Loreto, nel primo anno del triennio di preparazione al Giubileo del 2000, gli Uffici, le Opere e le Associazioni appartenenti al Segretariato Pellegrinaggi Italiani (SPI) si sono dati un nuovo Statuto, segno chiaro di una coscienza viva e di un impegno cui non intendono venir meno.
Il documento si inserisce nel patrimonio di valori, d'intuizioni e di esperienza dello SPI, ne riafferma la natura pastorale e ne precisa la finalità.
Lo SPI si pone al servizio della Chiesa nel campo della pastorale dei pellegrinaggi e del turismo religioso; privilegia il metodo del dialogo, realizzando la solidarietà fra gli aderenti, la partecipazione corale attraverso gli organi statutari e la collaborazione con quanti operano nella complessa realtà dei pellegrinaggi.
Lo Statuto s'ispira agli orientamenti indicati dai documenti del magistero della Chiesa italiana che sempre più individuano la necessità di attuare la pastorale dei pellegrinaggi e del turismo religioso nella molteplicità dei contesti culturali per l'evangelizzazione degli uomini del nostro tempo.
"Siamo consapevoli" - come ha detto il Papa Giovanni Paolo II ai Direttori diocesani dei pellegrinaggi francesi - "di possedere la chiave dell'avvenire religioso del nostro tempo". Abbiamo perciò formulato un progetto che qualifica, tramite la collaborazione e il coordinamento, il pellegrinaggio cristiano; occorre passare ora dal progetto all'impegno: lo Statuto deve farsi esperienza nel volgere dei giorni e della storia.
Bologna, 24 febbraio 1997
L'Assemblea dello SPI
Art. 1 - Gli uffici, le opere, i segretariati delle Diocesi italiane, gli
enti eretti dagli istituti religiosi, le associazioni e i movimenti cattolici,
riconosciuti dalla autorità ecclesiastica competente, sorti e operanti
in Italia, aventi come finalità primaria l’animazione, la promozione
e l’organizzazione dei pellegrinaggi, aderiscono al Segretariato
Pellegrinaggi Italiani: SPI, con sede ora in Roma, Via del Gazometro
23 e successivamente all’indirizzo stabilito dall’assemblea.
Art. 2 - Lo SPI ha natura pastorale ed è fondato per il servizio della
Chiesa nel campo dell’apostolato dei pellegrinaggi, in particolare si
propone di:
- incoraggiare e promuovere la comunione ecclesiale collaborando
con la CEI e con i Vescovi delle Chiese locali;
- attuare la solidarietà fra i suoi membri favorendo una comune
riflessione pastorale a sostegno delle molteplici forme del pellegrinaggio
e delle altre iniziative di turismo religioso;
- favorire, attraverso il dialogo, la collaborazione con tutti gli operatori
pastorali dei pellegrinaggi, dei Santuari, delle Chiese ed
Abbazie cristiane;
- studiare il fenomeno del pellegrinaggio in riferimento ai cambiamenti
sociali e culturali;
- curare la redazione e la pubblicazione di documenti sussidi pastorali
e liturgici sui temi e le celebrazioni secondo le indicazioni
della CEI;
- organizzare convegni, incontri e preparare sussidi per la formazione
e la qualificazione dei propri aderenti e quant’altro possa
valorizzare e sviluppare il pellegrinaggio e la pastorale del turismo
religioso secondo l’insegnamento della Chiesa e gli orientamenti
pastorali dei Vescovi italiani;
- vigilare sui propri membri affinché le attività dei pellegrinaggi
conservino sempre la loro essenziale natura pastorale intervenendo,
se del caso, per dirimere l’insorgenza di comportamenti ed azioni che possano rivelarsi elementi di turbativa per un regolare
e sereno cammino unitario di tutti gli aderenti allo SPI.
Art. 3 - Gli uffici, i segretariati, le opere, gli enti e le associazioni che hanno i requisiti descritti all’articolo 1 possono presentare domanda scritta per ottenere l’ammissione allo SPI.
La domanda deve essere corredata dai documenti indicati dal presente statuto e dal regolamento. Sono richiesti:
- il decreto vescovile di erezione o lo statuto con il documento attestante
il riconoscimento ecclesiale rilasciato dalla CEI, oppure
da una delle Conferenze Episcopali Regionali, o da uno o più Vescovi
Ordinari delle Diocesi italiane. Per i religiosi, oltre al documento
di erezione del proprio superiore maggiore, occorre
l’autorizzazione scritta ad operare sul territorio rilasciata da una
delle autorità ecclesiali sopra menzionate;
- una dichiarazione a firma del legale rappresentante in cui si sottoscrivono
i seguenti impegni: di condividere la natura e le finalità
della SPI, di accettare le norme contenute nello statuto e
nell’eventuale regolamento, di osservare le deliberazioni
dell’assemblea e del Consiglio Direttivo e di contribuire alle spese
mediante il versamento di una quota annuale ed altre forme
deliberate dall’Assemblea.
Il Consiglio istruirà la pratica chiedendo quanto riterrà necessario
per una conoscenza ampia e documentata dell’ente richiedente e la
presenterà, con parere motivato, all’Assemblea, che potrà accettare
l’ammissione provvisoria del richiedente, con il voto favorevole dei
due terzi degli aderenti.
Art. 4 - Una organizzazione italiana di pellegrinaggi è ammessa a far
parte dello SPI a pieno titolo, e quindi con il diritto di voto attivo e
passivo, dopo il decorso due anni dalla ammissione provvisoria da parte dell’assemblea con le modalità sopra indicate. Durante tale
biennio l’organizzazione ha la qualifica di “aggregata” senza diritto di voto.
Le organizzazioni aderenti sono rappresentate dal Legale
Rappresentante, dall’Assistente Spirituale e dal Direttore Tecnico
con delega scritta per le votazioni.
Sarà cura del nuovo aderente comunicare i nomi dei rappresentanti
e le variazioni delle persone incaricate.
La nomina del Legale rappresentante o dell’Assistente spirituale,
dovrà essere comunicata con lettera autenticata dall’autorità ecclesiale
competente.
Art. 5 - La qualità di membro dello SPI si perde e l’esclusione è automatica:
- per il venir meno dei requisiti dell’ammissione, in particolare se
viene revocato o scade il decreto vescovile o il riconoscimento
dell’autorità ecclesiastica competente;
- per modifica sostanziale dei decreti di costituzione o degli statuti;
- per sentenze giudiziarie, per gravi irregolarità, fallimento o liquidazione
coatta, per chiusura.
Art. 6 - L’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con il parere
favorevole del Collegio dei Probiviri, delibera con la maggioranza
di almeno i due terzi degli aderenti l’esclusione di:
- coloro che senza giustificato motivo per tre volte consecutive
non partecipano alle assemblee annuali;
- non hanno versato la quota annuale e sono morosi da oltre due
anni;
- hanno causato danno morale, fomentato dissidi turbando i lavori
delle commissioni, del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. In
questi casi il Consiglio Direttivo deve chiedere al legale rappresentante
di ciascuna associazione in causa e all’autorità che ha
rilasciato l’attestato di riconoscimento, se è possibile sostituire
le persone rappresentanti responsabili dei fatti, se la richiesta non ha esito positivo chiederà l’intervento dell’Assemblea per
procedere all’esclusione;
- hanno effettuato nei riguardi degli altri aderenti allo SPI concorrenza
sleale accertata.
Art. 7 - Lo SPI opera mediante i seguenti organi: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Segretario Generale e il Collegio dei Probiviri, inoltre può avvalersi del contributo di Commissioni e di gruppi di lavoro.
Art. 8 - L’Assemblea è costituita dagli aderenti allo SPI, è convocata e presieduta dal Segretario Generale o da un presidente eletto
dall’Assemblea, in forma ordinaria almeno due volte all’anno: nel
mese di novembre per la programmazione pastorale, nel mese di
gennaio per la formazione degli aderenti.
Può essere convocata in forma straordinaria dal Segretario Generale
per le modifiche statutarie, per lo scioglimento dello SPI. Per i medesimi
motivi può essere convocata dagli aderenti allo SPI che rappresentino
un terzo dei voti.
Art. 9 - Trenta giorni dalla data fissata dal Consiglio Direttivo, il Segretario
Generale invierà ai membri la convocazione per iscritto con
l’ordine del giorno deliberato dal Consiglio Direttivo.
Gli aderenti che intendono mettere all’ordine del giorno nuovi argomenti
devono richiederlo per iscritto prima della riunione del
Consiglio Direttivo in cui si predispone l’ordine del giorno
dell’Assemblea. Il Consiglio che valuterà l’opportunità di inscriverli,
non potrà rifiutarsi se la richiesta è presentata da almeno un terzo
degli aderenti.
Art. 10 - Le assemblee sono normalmente celebrate nella città in cui
lo SPI ha sede, tuttavia l’Assemblea può svolgersi in altri luoghi anche
all’estero.
Art. 11 - All’Assemblea ordinaria e straordinaria sono ammessi a
parteciparvi tutti gli iscritti in regola con il versamento delle quote
associative. Non sono ammesse deleghe ad altri associati.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione
se sono presenti la metà più uno degli aderenti e in seconda
convocazione con qualunque numero di presenti.
La seconda convocazione potrà essere celebrata nello stesso giorno
della prima.
L’Assemblea straordinaria, la cui competenza inerisce a modifiche di
statuto, alla messa in liquidazione dell’associazione e alla definizione
delle regole relative all’effettuazione della stessa, è validamente
costituita in prima come in seconda convocazione con la presenza
dei due terzi degli aderenti.
Anche le relative deliberazioni dovranno essere assunte con il voto
favorevole dei due terzi degli aderenti.
Art. 12 - L’Assemblea ordinaria individua, traccia e delibera le linee
programmatiche d’attività dello SPI.
Le deliberazioni dovranno essere assunte a maggioranza dei presenti.
Rientrano nelle competenze dell’Assemblea ordinaria:
- l’elezione del Segretario Generale, il quale dovrà essere votato
esclusivamente tra i sacerdoti rappresentanti delle varie organizzazioni
aderenti;
- l’elezione del Consiglio Direttivo, che potrà essere composto da
quattro, sei o otto membri votati tra vari sacerdoti o laici rappresentanti
le varie organizzazioni aderenti;
- l’approvazione del bilancio consuntivo o di previsione annuale;
- l’assunzione di provvedimenti disciplinari nei riguardi degli aderenti,
sentita la relazione preventiva del Collegio dei Probiviri.
Art. 13 - Il Consiglio, organo collegiale di direzione, è convocato dal
Segretario Generale o in via eccezionale da un terzo dei membri
dell’Assemblea. Dura in carica per un triennio, si raduna almeno due
volte all’anno, i membri sono rieleggibili. In caso di parità di voto,
prevale il voto del Segretario Generale. Le adunanze sono valide se
presiedute dal Segretario Generale o da un suo delegato e sono presenti
la metà più uno dei membri.
Art. 14 - Il Consiglio Direttivo attua le delibere assembleari, predispone
il lavoro e organizza le assemblee. Esamina in via preventiva
le relazioni del Segretario Generale, presenta all’Assemblea il bilancio
preventivo e consuntivo, propone l’entità del contributo annuale,
vigila sul comportamento degli aderenti e nomina il segretario
verbalizzante ed il tesoriere fra gli aderenti allo SPI.
Art. 15 - Il consigliere dimissionario, impedito o assente consecutivamente
a tre adunanze di consiglio senza valido motivo, viene deposto
e sostituito dal primo dei non eletti avente diritto (v Art. 13). Il
Segretario Generale, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, può
chiedere all’Assemblea per gravi motivi lo scioglimento del Consiglio
Direttivo o la destituzione di uno o più dei suoi membri.
Per accogliere la mozione di sfiducia del Segretario Generale,
l’assemblea dovrà approvarla con il voto della metà più uno degli
aderenti.
Art. 16 - Il Segretario Generale è il legale rappresentante dello SPI:
-
presiede il Consiglio Direttivo, nomina il Presidente del Collegio
dei Probiviri, propone la costituzione di Commissioni e ne nomina
il Coordinatore;
- attribuisce, sentito il Consiglio Direttivo, incarichi specifici per lo
svolgimento dell’attività dello SPI;
- convoca il Consiglio Direttivo con il quale cura i rapporti e la
programmazione;
- è in dialogo costante con la CEI con le Conferenze Episcopali Regionali,
con i Vescovi delle Chiese locali e con altre autorità ecclesiastiche
competenti;
- da relazione all’Assemblea del lavoro svolto e delle proposte in
cantiere;
- coordina l’attività in collaborazione con gli aderenti e sviluppa il
dialogo con i santuari e le chiese in Italia e all’estero.
Art. 17 - Il Segretario Generale dura in carica un triennio ed è rieleggibile.
Per gravi motivi può essere deposto dall’Assemblea su mozione
del Consiglio Direttivo, o di un terzo degli aderenti. La mozione
viene approvata con voto favorevole di almeno i due terzi degli
aderenti. La delibera è immediatamente esecutiva.
Art. 18 - In caso di assenza per impedimento o di dimissioni le funzioni
di Segretario Generale vengono provvisoriamente assunte dal
Consigliere più suffragato, il quale presiederà il Consiglio Direttivo e
accerterà le cause dell’assenza e/o dell’impedimento o del motivo
delle dimissioni. Avuta conferma del perdurare del fatto o della decisione,
o comunque in ogni caso entro trenta giorni, convocherà
l’Assemblea per l’elezione del Segretario Generale che rimarrà in carica
fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
Art. 19 - Il Segretario Generale, sentito il parere del Consiglio Direttivo
propone all’Assemblea la costituzione di Commissioni permanenti
o “ad acta”, l’Assemblea elegge i membri mentre il Segretario
Generale nomina il Coordinatore della Commissione. Possono far parte delle Commissioni, senza diritto di voto, persone esperte
estranee allo SPI.
Art. 20 - Le Commissioni sono consultive e dovranno sempre riferire
del proprio lavoro al Consiglio Direttivo. Al loro interno deliberano a
maggioranza semplice.
Art. 21 - Il Segretario Generale, sentito il Consiglio Direttivo, per
gravi motivi può presentare all’Assemblea la mozione di scioglimento
delle Commissioni: la mozione diviene operante se ottiene
l’approvazione dell’Assemblea.
Art. 22 - Il Segretario Verbalizzante è responsabile della corrispondenza
che deve essere puntualmente protocollata:
-
redige il verbale delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo
che sottoscrive congiuntamente a chi presiede gli organi
denominati;
- cura l’archivio dello SPI, collocato presso la sede, con la documentazione
relativa.
Art. 23 - Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa e provvede ai
pagamenti in esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, con
mandato a firma del Segretario Generale.
Ha il compito di incassare le quote annuali ed altri eventuali contributi
che deve depositare senza ritardi presso istituti di credito di
chiara garanzia, su conti intestati allo SPI.
Predispone la bozza del bilancio di previsione e di quello consuntivo
e la presenta al Consiglio Direttivo. Tiene la contabilità che deve essere
sempre aggiornata e comunica in ogni riunione del Consiglio Direttivo la situazione dei conti e le disponibilità finanziarie, tenuto
conto degli impegni assunti. Art. 24 - Il Segretario Verbalizzante e il Tesoriere possono essere rimossi
per gravi motivi dal Segretario Generale con il consenso
espresso almeno dalla maggioranza semplice del Consiglio Direttivo.
Art. 25 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea fra gli aderenti.
Il Collegio dura in carica un triennio e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Segretario Generale nomina fra loro il Presidente.
Art. 26 - È di competenza del Collegio dei Probiviri, esprimere parere
preventivo con sua relazione all’Assemblea ordinaria
sull’esclusione degli aderenti, la risoluzione di tutte le controversie
che avessero a sorgere tra gli aderenti e lo SPI, gli organi di esso circa
l’interpretazione e l’applicazione dello statuto, dell’eventuale regolamento
e delle deliberazioni sociali o affari intervenuti fra aderenti
e SPI, sempre che possano formare oggetto di compromesso.
Art. 27 - Gli aderenti allo SPI che votano il presente Statuto sono esenti dalle nuove procedure di ammissione. L’Assemblea potrà disciplinare con un regolamento il funzionamento dello SPI.
Art. 28 - Lo SPI promuove la formazione di organismi tecnici che sotto
la sua egida possono portare vantaggi agli aderenti.
Art. 29 - In caso di scioglimento l’Assemblea dello SPI nominerà un
liquidatore, secondo quanto previsto all’articolo 11 del presente Statuto, che provvederà a saldare le operazioni in sospeso, soddisfano
tutti gli obblighi. Eventuali avanzi di cassa saranno devoluti alla
Conferenza Episcopale Italiana per interventi caritativi.
Art. 30 - Il presente statuto entra in vigore ad esperimentum per un
triennio che ha inizio nel giorno di convocazione dell’Assemblea ordinaria
del prossimo mese di novembre, trascorso tale periodo, qualora
non siano presentate mozioni per chiedere modifiche, sostenute
dal voto di almeno un terzo degli aderenti, è confermato in modo
definitivo. Diversamente si procederà ad una seconda votazione
per gli emendamenti richiesti che devono essere approvati con voto
di almeno due terzi degli aderenti.
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Mons. Franco Degrandi Segretario Generale Presidente dell'Assemblea
Giovanni Sesana Segretario Verbalizzante |
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Art. 1 - Per natura pastorale s’intende che il CNPI s’impegna a partecipare
all’attività della Chiesa nel campo dei pellegrinaggi e del turismo
religioso, ripensando la fede che si fonda sulla Parola di Dio e
sull’insegnamento degli Apostoli e rinnovando l’azione che si fonda
sulla e sulla professionalità.
Art. 2 - Per finalità primaria si intende che scopo principale del CNPI
è l’attuazione continua dell’animazione, della promozione, del
coordinamento e talvolta anche dell’organizzazione dei pellegrinaggi.
Art. 3 - Il CNPI è al servizio della pastorale dei pellegrinaggi e del turismo
promossa dalla CEI e dai Vescovi delle Chiese locali oltre che
con la Commissione Ecclesiale e l’Ufficio nazionale della stessa CEI,
intrattiene costanti con il Pontificio Consiglio della Pastorale per i
Migranti e gli Itineranti, con il Collegamento Nazionale Mariano, con
l’ANDDP di Parigi, con il Patriarcato latino di Gerusalemme, la Custodia
di Terra Santa, i Rettori dei Santuari ed altri organismi ad attività
inerenti ai pellegrinaggi.
Art. 4 - L’Assemblea, se regolarmente convocata, e validamente costituita
con la presenza del Segretario Generale o con l’elezione del
Presidente, constatato per appello nominale, la presenza del numero
legale richiesto a norma di Statuto (Art. 8).
L’appello rimane valido per tutta l’Assemblea, salvo i casi in cui, essendo
richieste maggioranze particolari, sia da eseguire la verifica.
Chi, per cause non imputabili alla sua volontà, giungesse in ritardo,
può essere ammesso in un secondo tempo, su richiesta del Presidente,
mediante voto dell’Assemblea.
Art. 5 - Qualora chi presiede l’Assemblea debba momentaneamente
assentarsi durante lo svolgimento dei lavori, verrà sostituito
dal segretario dell’Assemblea, se invece deve lasciare l’Assemblea si
provvederà ad eleggere a maggioranza dei presenti il sostituto.
Art. 6 - L’Assemblea ordinaria che ha all’ordine del giorno le elezioni
per il rinnovo degli incarichi, procederà nel modo seguente:
-
fissa a maggioranza il numero dei membri del Consiglio Direttivo
a norma dell’Articolo 12 dello Statuto;
-
costituisce, mediante elezione la Commissione elettorale formata
da tre scrutatori il Segretario dell’Assemblea redige il verbale
delle votazioni;
- concede un congruo tempo per lo scambio delle opinioni e per
la presentazione dei candidati: è doveroso tener presente il
principio di rappresentanza del nord, centro e sud Italia.
Tutte le votazioni sono a scrutinio segreto per appello degli aderenti.
Le elezioni si svolgeranno separatamente.
Art. 7 - Qualora una persona sia contemporaneamente eletta in più
organi collegiali, dovrà provvedere all’opzione: l’incarico vacante sarà
assunto dal primo dei non eletti di quell’organo collegiale di cui si
è reso libero l’incarico.
Art. 8 - Votano in rappresentanza degli aderenti, esprimendo un
unico voto per ogni organizzazione, il legale rappresentante oppure
l’assistente spirituale in caso di assenza di entrambi, con delega
scritta di uno di essi, esprime il voto il direttore tecnico (Art. 4). Ogni
aderente può esprimere un numero di voti non superiore a quello
delle persone da eleggere.
Art. 9 - La Commissione elettorale procede allo scrutinio e comunica
il nome degli eletti. Il Presidente dell’Assemblea, dopo aver fatto
sottoscrivere l’accettazione dell’incarico, proclama gli eletti che entrano
in carica all’inizio dell’assemblea successiva che avrà al primo
punto dell’ordine del giorno il passaggio delle consegne.
Art. 10 - È compito del Consiglio Direttivo formulare l’ordine del
giorno per l’Assemblea e accettare gli argomenti proposti dagli aderenti
a norma dell’Articolo 9 dello Statuto.
Le cariche assunte dai membri degli organi statutari sono
esercitate a titolo gratuito. I consiglieri sono rimborsati, ove richiesto,
delle spese inerenti agli incontri del Consiglio.
Art. 11 - Il Consiglio Direttivo, nell’istruire la pratica per
l’ammissione di nuovi aderenti, oltre ai principi enunciati dalle norme
statutarie dovrà tener conto di quanto segue:
-
verificare il numero delle organizzazioni già esistenti sul territorio
regionale ove ha sede il richiedente, esaminando il rapporto
fra gli enti esistenti e il numero dei fedeli per verificare se tale
rapporto consenta l’eventuale ammissione del nuovo richiedente.
-
per ogni Diocesi, comunque, potrà essere ammessa al CNPI, oltre
all’ufficio diocesano una sola associazione;
-
la sede legale del richiedente dovrà essere ubicata nella Diocesi
che ha fornito il riconoscimento ecclesiastico;
-
si verifichi la serietà del richiedente nell’osservanza delle norme
ecclesiastiche civili e fiscali;
-
dovranno eventualmente essere accertate motivazioni per le
quali il richiedente non ha inteso entrare in collaborazione con
organizzazioni dello stesso tipo già esistenti sul territorio.
Art. 12 - Il Consiglio Direttivo, su proposta del Segretario Generale,
nomina per un periodo non superiore al proprio mandato il Coordinatore
Tecnico.
Il Coordinatore Tecnico ha il compito di:
-
coadiuvare il Consiglio Direttivo nello svolgimento dell’attività
ordinaria;
-
svolgere per incarico esplicito del Segretario Generale mansioni
particolari.
Il Coordinatore Tecnico deve al più presto relazionare del suo operato
al Segretario Generale e al Consiglio Direttivo.
Il Coordinatore Tecnico può essere nel contempo nominato Segretario
Verbalizzante, per gravi motivi può essere rimosso a norma
dell’Articolo 24 dello Statuto.
Art. 13 - Il Consiglio Direttivo ha il dovere di demandare al Collegio
dei Probiviri in modo tempestivo le controversie fra gli aderenti e le
questioni d’interpretazione e di applicazione dello Statuto e del Regolamento.
Art. 14 - Il Segretario Generale è responsabile dell’attuazione dei fini
del CNPI descritti all’Articolo 2 dello Statuto. In particolare ha il
compito di promuovere la collaborazione attuando il dispositivo
dell’Articolo 3 del presente regolamento e intrattenendo rapporti
con le realtà operanti sul territorio ed anche all’estero che sono di
supporto all’attività dei pellegrinaggi e del turismo religioso.
Art. 15 - Il Segretario Generale convocherà con puntualità le assemblee
come disposto dall’Articolo 8 dello Statuto, soprattutto coinvolgerà
sempre il Consiglio Direttivo in ogni decisione riguardante
l’attività del CNPI.
Avrà altresì cura di sollecitare la più ampia partecipazione degli aderenti
tramite la costituzione di commissioni.
Art. 16 - Le Commissioni possono essere permanenti o temporanee.
L’Assemblea ordinaria, su proposta del Segretario Generale, sentito
il parere del Consiglio Direttivo istituisce mediante votazione le
Commissioni (Art. 19).
Le Commissioni permanenti e temporanee possono avere funzione
meramente consultiva, quando esprimono pareri; referente per
l’esame di particolari questioni sulle quali deve riferire direttamente
all’Assemblea. Il mandato delle Commissioni permanenti scade con
il Consiglio Direttivo.
Art. 17 - Le Commissioni permanenti e temporanee sono composte
da cinque membri eletti dall’Assemblea ordinaria.
Il Segretario Generale nomina il Coordinatore fra i membri eletti a
far parte di ogni Commissione.
Nella prima riunione ciascuna Commissione nomina nel suo seno un
Segretario.
Le Commissioni deliberano a maggioranza semplice (Art. 20).
Le funzioni assunte dai membri delle Commissioni sono esercitate a
titolo gratuito. I membri sono rimborsati, ove richiesto, delle spese
inerenti alle funzioni esercitate.
Art. 18 - Il Coordinatore di ciascuna commissione intrattiene rapporti
con il Consiglio Direttivo, predispone l’ordine del giorno dei lavori
della Commissione e provvede alla convocazione della stessa. Il Segretario
redige il verbale delle adunanze della Commissione.
Art. 19 - Il Collegio dei Probiviri si riunisce almeno una volta all’anno
per redigere una relazione scritta riguardante le questioni inerenti al
comportamento degli aderenti in ottemperanza allo Statuto e al Regolamento,
all’interpretazione e applicazione dello Statuto e del Regolamento.
Art. 20 - Le quote annuali versate dagli aderenti a norma
dell’Articolo 3 dello statuto costituiscono il fondo per le spese di
funzionamento del CNPI e devono essere erogate a tale scopo, nella
misura prevista dai capitoli di spesa del bilancio di previsione approvato
dall’Assemblea ogni anno, nell’assemblea del mese di novembre.
Art. 21 - L’Assemblea su proposta del Segretario Generale, con il parere
favorevole del Consiglio Difettivo, può deliberare contributi per
particolari iniziative: tutti gli aderenti devono parteciparvi nella misura
stabilita dall’Assemblea.
Eventuali liberalità a favore di terzi, possono essere su proposta del
Segretario Generale, raccolte fra gli aderenti che intendono partecipare
all’iniziativa: tali somme saranno iscritte in bilancio come partite
di giro.
Art. 22 - Il presente regolamento entra in vigore il giorno della convocazione
dell’assemblea del gennaio 1998, potrà essere rivisto dopo
un anno dalla sua approvazione sempre in sede d’assemblea.
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Roma, 28 gennaio 2015 |
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Relazione di Mons. Ruggero Zucchelli
Assemblea di Pontecagnano (Salerno)
8/9 novembre 2005 |
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Il Consiglio Direttivo, su proposta del Segretario Generale, ha ritenuto
opportuno proporre una riflessione dello Statuto del Segretariato
Pellegrinaggi Italiani (SPI), alla luce degli avvenimenti di questi ultimi
anni.
Mi ha affidato l’incarico di offrire una relazione che introduca tutti
nel percorso che ha originato l’attuale Statuto, illustrando le tappe
del pensiero e le problematiche che sono state affrontate ed hanno
trovato spazio nei vari articoli del testo.
Rivisitare la “Magna charta” dello SPI significa prendere sempre più
coscienza non solo del lavoro dei Padri fondatori, ma del valore e
delle potenzialità dello SPI che siamo chiamati ad animare e a sviluppare
una serie di iniziative che aiutino le nostre associazioni e i
nostri uffici e opere diocesane nell’affascinate e complesso compito
di proporre, animare e organizzare i pellegrinaggi nel terzo millennio
cristiano.
Lo SPI è nato all’inizio di questa nuova epoca del pellegrinaggio.
Considerato realtà devozionale di medievale memoria, il pellegrinaggio
negli anni settanta e ottanta prese la sua rivincita e, nella
stagione in cui il turismo è divenuto fenomeno sociale emergente,
non solo ha ripreso vita, ma si è sviluppato dimostrando di poter essere
una delle iniziative meglio rispondenti alle domande di senso
della società contemporanea caratterizzata dalla cultura della mobilità: oggi si può dire uno strumento strategico sulle frontiere
dell’evangelizzazione e della missione della Chiesa.
Gli statuti delle società moderne provengono dalla cultura del diritto
che ha la sua base nel positivismo giuridico, sono cioè creazione
del gruppo che vuole darsi una struttura mediante la partecipazione
di tutti, esprimendo finalità, mezzi e attività, secondo i canoni della
cultura esistente: questi sono i cosiddetti “statuti formulati dalla base”.
Lo SPI è realtà democratica, deve la sua fondazione ai suoi primi
membri, si è poi istituzionalizzato dandosi uno Statuto; lo SPI vive
per il tesoro dell’intelligenza e dell’esperienza dei suoi componenti
che, considerata la situazione ed il contesto in cui dovevano operare,
hanno ritenuto opportuno associarsi.
Sorto nel 1978 dall’iniziativa di alcuni benemeriti sacerdoti, responsabili
di alcune grandi organizzazione di pellegrinaggi - Mons. Davide
Bianchi dell’Opera Romana Pellegrinaggi, Mons. Luigi Paoletti
dell’UNITALSI, Mons. Oliviero Poli dei Pellegrinaggi Toscani ai quali si
aggiunsero don Luigi Salani e il sig. Supino dei Pellegrinaggi Paolini e
Mons. Giuseppe Ferraris dell’OFTAL - lo SPI prese avvio con l’intento
di promuovere uno scambio di idee e una collaborazione fra i Direttori
dei pellegrinaggi.
Dopo due anni, nel VI Congresso dei Direttori dei pellegrinaggi tenutosi
a Montecatini, lo SPI scrisse quella “mozione finale” che possiamo
definire il suo “Atto costitutivo”.
Questo documento è ancor oggi da tenere presente per la sua lungimiranza;
sapientemente il testo è riportato nei cenni storici
dell’annuario SPI, esso rivela la complessa composizione, le problematiche
inerenti alla natura, alle finalità, all’attività e alla funzione
dello SPI.
Sono membri dello SPI, associazioni, opere, uffici, segretariati, centri
che organizzano pellegrinaggi. Se ne analizziamo la natura e la forma
giuridica, notiamo subito una forte eterogeneità: vi sono associazioni
con proprio statuto e riconoscimento giuridico (al civile), alcune
nate per volontà dei Vescovi che le riconoscono come “longa
manus” della Chiesa locale, altre invece per volontà di un gruppo di
fedeli esperti nei pellegrinaggi che hanno chiesto un riconoscimento
ecclesiale; vi sono uffici e segretariati di Curia nati per decreto vescovile,
come pure opere e centri con statuto canonico; questi non
hanno l’autonomia giuridica delle associazioni, poiché sono espressioni
della Chiesa locale, fanno parte della Diocesi, dal 1986 soggetto
giuridico - sono enti di culto, diversi dagli enti di tipo associativo.
Anche riguardo alla finalità vi sono membri dello SPI che hanno come
unica finalità i pellegrinaggi, altri che hanno finalità primarie di
assistenza e carità ma organizzano anche pellegrinaggi.
Sorge pertanto la domanda:
“Quale forma dare alla struttura per unire in una collaborazione
stabile queste diverse realtà?
L’impresa non è stata facile, si è operato un trapianto di forme normative
in un quadro del tutto singolare, il primo statuto del 1989 è il
risultato della trasmigrazione di un modello misto che chiamerei federal-
associativo attraverso un’elaborazione graduale che è continuata
anche dopo ed ha ricevuto la sua forma definita nello statuto
del 1997.
Ritengo opportuno trascrivere alcuni passaggi della “mozione finale”
del Congresso di Montecatini del 1980 che ho definito “atto costituivo
dello SPI”.
“I Direttori dei pellegrinaggi ribadiscono il significato e il motivo dei
loro ritrovarsi insieme che è di natura essenzialmente Pastorale
(scritto nel testo originale con lettera maiuscola), contemporaneamente,
poiché ritengono che non è possibile promuovere l’azione
spirituale senza al contempo si curi la parte tecnica, cercheranno nei
modi e nelle forme da stabilire, di accordarsi anche per migliorare i
rapporti con i vettori, le agenzie, gli albergatori e con i Responsabili
dei santuari”.
Tralasciamo l’incongruenza suscitata dal mettere i Rettori dei Santuari
alla stregua delle agenzie e dei vettori, essa è segno della difficoltà
di determinare la natura dello SPI definita da quell’«essenzialmente
» che apre la possibilità a considerare appartenente alla stessa
natura dello SPI anche quella “volontà di ricerca di forme di collaborazione
sul piano dell’organizzazione”, aspetto che potremmo
definire imprenditoriale.
Questa commistione fra fine pastorale e fine organizzativo è stato
assunto nell’impianto dello statuto del 1989 che definisce la natura
dello SPI in modo ibrido, creando le condizioni per continue tensioni.
Considerare l’organizzazione elemento costitutivo dello SPI comporta
il rischio di snaturare il fine pastorale: altra è la finalità imprenditoriale
o commerciale, altra quella pastorale.
La riflessione degli anni novanta ha portato a distinguere con chiarezza
il fine dai mezzi e lo Statuto nel 1997 ha con chiarezza definito
la natura dello SPI pastorale con la conseguente finalità del servizio
alla Chiesa nel campo dell’apostolato dei pellegrinaggi, tenendo distinti
i mezzi pure necessari per l’attuazione del servizio pastorale.
Lo SPI è una struttura che anima, promuove, organizza pellegrinaggi
che sono una risorsa della pastorale della Chiesa, qualora lo ritenga
opportuno, nell’ambito dell’organizzazione, può scegliere forme di
collaborazione comunitarie nei modi e nelle forme che ritiene più
appropriate.
E’ altresì da notare che lo SPI, proprio per la sua natura non ha mai
ritenuto di dover chiedere un riconoscimento giuridico civile.
a) riconoscimento civile
Per un organismo di natura pastorale non ha senso assumere forme
giuridiche riconosciute dal diritto civile. Questo non ostacola la possibilità,
che nel caso lo si ritenga vantaggioso, per operazioni di carattere
commerciale che vale la pena di attivare insieme, si deliberino
forme associative dotate di riconoscimento civile costituite da
tutti i membri o anche solo da alcuni che ne hanno la possibilità e le
forze, per il vantaggio di tutti.
b) riconoscimento CEI
Già negli anni novanta l’allora Consiglio di segreteria si interessò per
ottenere un riconoscimento della CEI.
Il testo dello Statuto, dopo la revisione del 1997, fu presentato
all’Ufficio giuridico della CEI con la disponibilità a modificalo qualora
fosse necessario per ottenere il riconoscimento. Ricevemmo complimenti
e soprattutto per la scelta della natura e della finalità che
permea l’intero testo dello statuto.
Il documento: “Criteri di ecclesialità dei gruppi, movimenti e associazioni
dei fedeli nella Chiesa” già nel titolo dice che lo SPI non essendo
composto da gruppi, movimenti, associazioni di fedeli, ma da associazioni
ed ancor più da Uffici di Curia, non ha bisogno di alcun riconoscimento.
La norma statutaria (Art. 3) richiede a chi fa domanda per far parte
dello SPI, come primo documento il decreto vescovile di erezione o
lo statuto con un documento attestante il riconoscimento ecclesiale
rilasciato dalla CEI, oppure da una delle Conferenze episcopali Regionali,
o da uno o più Vescovi Ordinari delle Diocesi d’Italia: questo
rende evidentemente superfluo il riconoscimento della CEI.
Lo Statuto stesso definisce già all’Articolo 2, primo comma, il rapporto
che lo SPI deve avere con la CEI: “incoraggiare e promuovere
la comunione ecclesiale collaborando con la CEI e con i Vescovi delle
Chiese locali”.
Si è scelta la forma associativa degli organismi collettivi di pastorale:
potremmo definire lo SPI “una consulta organizzata” che non solo si
scambia delle esperienze ma si struttura mediante una forma di
rappresentanza dei suoi membri, rappresentanza che è riconosciuta
a livello nazionale e internazionale, in gergo civile si direbbe una
società di fatto, che, all’occorrenza, può costituire con forme giuridiche
appropriate, enti e società per attività che i membri dello SPI
ritengono siano da attuare insieme per il vantaggio di tutti.
Queste linee di fondo che hanno presieduto alla stesura dello Statuto
rivelano le diverse anime dello SPI in cui s’incrociano situazioni e
problematiche complesse: altra è la missione degli uffici o opere
diocesane da quella delle associazioni deputate ai pellegrinaggi dei
malati, ben diverso è il contesto in cui si opera al Nord rispetto al
Sud, a questo si aggiunge la tensione causata dal cambiamento epocale
che sollecita il tuffo nel nuovo ma fa sorgere il timore di perdere
il patrimonio acquisito nell’impegno e nel lavoro di tanti anni.
Non è facile coniugare l’esistente con la novità, eppure siamo tutti
convinti che occorrono nuove idee, nuovi stili, nuovi modelli.
Negli anni novanta si ebbe una crescita esponenziale dei pellegrinaggi:
più ci si avvicinava al Giubileo e più ci si convinceva che il pellegrinaggio
avrebbe avuto un grande avvenire. S’intuì il cambiamento
epocale, i nuovi modelli culturali stavano incidendo sui comportamenti,
sul vissuto dei credenti, sul modo di pregare, di testimoniare
la fede. Il pellegrinaggio, ancor poco considerato nell’ambito della
pastorale ordinaria, poteva diventare una risorsa preziosa a patto di
trovare nuovi modelli e nuovi contenuti, in modo da collocarlo sulle
frontiere della nuova evangelizzazione.
In quegli anni erano molti gli enti che presentavano domanda per
far parte dello SPI, ma non tutti erano impegnati nel servizio pastorale.
Vi fu il caso di agenzie viaggi che si presentarono mimetizzate
da associazioni del tutto sconosciute; il pellegrinaggio era ritenuto
un buon business e lo SPI cercò con tutte le sue forze di affrontare la
nuova e complessa situazione.
Il numero dei membri era in continuo aumento e si sentì la necessità
di rivedere lo Statuto del 1989 per adeguarlo alla nuova situazione.
L’assemblea, celebrata a Roma nel novembre del 1995, costituì la
Commissione per la Revisione dello Statuto che lavorò per tutto il
1996, chiamando i membri dello SPI a collaborare con la convinzione
che solo con l’apporto di tutti, in una partecipazione impegnata
che desse vita ad una collaborazione fattiva, si poteva affrontare la
problematica causata dal cambiamento.
La Commissione studiò lo statuto precedente, ne individuò motivazioni
e fini e considerò quel testo come base per la revisione, ma
l’apporto dei membri e lo studio operato dai componenti la Commissione
fu talmente ricco e stimolante da indurre la Commissione a
decidere per la stesura di un nuovo testo in cui fossero recepite tutte le istanze in una omogenea ed equilibrata esposizione, senza dimenticare
i valori del testo precedente.
La bozza presentata nell’assemblea di Castellammare di Stabia, nel
gennaio del 1997, fu apprezzata da tutti, tanto che all’unanimità lo
Statuto fu approvato nella successiva assemblea di Bologna il 24
febbraio 1997.
Il testo privilegia la centralità dell’Assemblea, quale organo deliberativo
al quale tutti i membri in modo ordinato partecipano secondo
precise norme che garantiscono rappresentanze definite e individuabili;
l’assemblea è aperta, accoglie tutte le voci, ma le delibere
sono di stretta competenza dei membri.
Con dizione più appropriata l’organo di governo è denominato Consiglio
Direttivo e non più Consiglio di Segreteria, in tal modo si evidenzia
meglio il compito che ha nel Segretario Generale la figura di
riferimento: il Consiglio è il motore dello SPI.
Come tutti sappiamo, la vitalità degli organismi collettivi è la collegialità
che si esercita mediante il principio di sussidiarietà: lo Statuto
ha dato molta importanza alle Commissioni, le ha volute agili, limitandone
il numero dei membri a cinque, ma aperte: possono, infatti,
cooptare esperti anche all’esterno dello SPI, senza diritto di voto.
E’ oltremodo interessante leggere il testo dello Statuto: esso rivela
la sua natura composta da espressioni derivanti sia dal diritto civile
che dal diritto canonico, si noti che traduce puntualmente i principi
enunciati nei primi articoli riguardanti la natura e le finalità dello SPI
nella parte riguardante la struttura e l’organizzazione.
Un’altra caratteristica dello Statuto sta nell’aver recepito i contenuti
dei documenti ecclesiali sulla pastorale dei pellegrinaggi che il Pontificio
Consiglio e la CEI offrirono in quegli anni, in particolar modo gli
orientamenti pastorali della nota pastorale CEI, della Commissione
ecclesiale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport: “Venite, saliamo sul monte del Signore - Il Pellegrinaggio alle soglie del
terzo millennio”.
Accanto ai principi del servizio ecclesiale e della collegialità, lo Statuto
coniuga il principio della vigilanza. Lo SPI è una realtà che si fonda
sulla partecipazione di tutti i membri, per questo garantisce
l’ordinato svolgimento dei lavori, di conseguenza si tutela da controversie,
dissidi e quant’altro ne può turbare l’attività.
La scelta è anzitutto quella della vigilanza preventiva che si attua
mediante un’indagine accurata, prima di accogliere le domande di
ammissione da parte di nuovi aderenti: Non solo è richiesta una documentazione
(tra cui spicca il decreto o il riconoscimento ecclesiale),
ma lo Statuto prevede l un triennio di partecipazione in qualità
di “aggregato”, senza diritto di voto, per una conoscenza esperienziale
della vita del nuovo aderente.
Vi è anche una vigilanza “concomitante” per quanto riguarda il
comportamento delle associazioni, opere e segretariati nei loro rapporti
con lo SPI: lo Statuto ha istituito il Collegio di Probiviri e sia per
gli organi collegiali, come per ogni persona eletta a ricoprire incarichi,
prevede sempre la possibilità di mozioni di scioglimento o di sfiducia.
Qualcuno potrebbe ritenere queste norme eccessive e rilevare che
non sono state applicate, ma occorre leggere bene il testo dello Statuto:
le cause che determinano il recesso automatico dei membri
sono descritte nell’Articolo 5 e sono casi in cui vengono meno i requisiti
essenziali; per tutti gli altri, intelligentemente, lo Statuto
chiama in causa la responsabilità del Consiglio direttivo che è tenuto
al parere espresso dai Probiviri. Si tratta di una vigilanza che rispetta
la discrezionalità, che applica le norme per il bene dello SPI e dei
suoi membri secondo il principio che la norma è fatta per l’uomo e
non l’uomo per la norma.
Due articoli risultano in parte superati: il 27, che nel primo comma
dichiara gli aderenti dello SPI che votano il presente Statuto esenti
dalle nuove procedure di ammissione e l’Articolo 30, che stabilisce i
tempi di entrata in vigore dello Statuto, ricordando la procedura necessaria
poi per eventuali modifiche.
Sono articoli “storici”, il primo rivela che questo non è il primo statuto
SPI ed il secondo è una norma transitoria che non è servita poiché
lo Statuto ha dimostrato di essere immediatamente all’altezza
del suo compito.
Sono nove anni che l’attività dello SPI è regolata da questo Statuto,
si è svolta in modo sereno e costruttivo: assemblee, adunanze di
consiglio, riunioni delle commissioni: tutto si è svolto con ordine,
senza tensioni e difficoltà dovute all’interpretazione delle norme.
Oggi lo SPI ha un organigramma funzionale; le commissioni sono
aumentate di numero, la collegialità sta facendo strada. Lo SPI è vivo
più che mai in questa stagione ben più difficile e complicata di
quella degli anni novanta in cui lo Statuto vide la luce.
Questo non significa che il testo sia intoccabile, per verità devo dire
che una delle direttive che la Commissione si era data, era stata
quella di compilare uno Statuto di norme fondamentali espresse in
modo omogeneo ed equilibrato, affidando al regolamento la normativa
particolareggiata in modo da renderla facilmente modificabile.
La scelta è stata motivata anche dalla considerazione che lo Statuto
è il documento-immagine dello SPI, ne presenta la natura e gli
obiettivi, va in mano a Vescovi, a Rettori dei Santuari, a quanti vogliono
conoscere lo SPI in Italia e all’estero.
Lo Statuto ha con equilibrio coniugato il principio dell’ecclesialità
che ne individua la natura pastorale con quello della collegialità che
ne traccia la metodologia, considerando con attenzione e cura quale
soggetto referente la persona e i rapporti fra gli aderenti: non è assimilabile
ad uno Statuto di stampo civile che in genere norma
l’attività: nel nostro caso essa è di pertinenza dei membri dello SPI
che certamente possono anche decidere di svolgere alcune iniziative
insieme.
Come già ho accennato le norme devono essere al servizio delle
persone: la centralità della persona è il criterio che il Consiglio direttivo
ha praticato saggiamente in questi anni nell’applicazione dello
Statuto 1997, sempre privilegiando il rispetto e la stima per le organizzazioni
aderenti; lo Statuto non è stato imposto ma si è cercato di
maturare insieme nella partecipazione, mediante il dialogo e il confronto
serio e costruttivo.
Oggi, senza timore di essere smentito, posso affermare che lo Statuto
1997 è uno strumento valido, capace di regolare la vita dello SPI;
è la nostra carta d’identità che ci fa onore e c’invita ad impegnarci
per raggiungere nei fatti quegli obiettivi che leggiamo nei suoi articoli.
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